Ricade sul soggetto che presenta la denuncia di successione, al fine di far valere la continuità delle trascrizioni, l'obbligo di pagare l'imposta di successione non versata sui medesimi beni, in precedenza, dal de cuius. Si è conclusa in questo senso la vicenda affrontata dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 3964 del 18 febbraio 2011: una parrocchia riceveva in eredità da due sorelle dei beni, che a loro volta erano stati ereditati anni prima da un'altra sorella. Ma le due sorelle non avevano mai provveduto a presentare denuncia di successione, obbligo invece assolto dal parroco per rendere valido il trasferimento. Ma a questo punto interveniva l'Agenzia delle entrate a chiedere al parroco il pagamento dell'imposta di successione applicabile al trasferimento fra le sorelle. Giunta la causa in cassazione, è stato affermato come, ai sensi della normativa sulle successioni, sorge l'obbligo di pagamento dell'imposta di successione nel momento in cui l'erede presenta denuncia di successione relativa a beni ereditari di cui sostiene esserne divenuto titolare. Questo vale anche per il soggetto che presenta la denuncia al fine di far valere a proprio vantaggio la continuità delle trascrizioni di beni immobili caduti in successione, includendo l'adempimento non eseguito dai precedenti eredi.
weekly news 08/2011