Il Dl 78/2010 ha introdotto la possibilità, a partire dal 1° gennaio 2011, di compensare i crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti della P.a. con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. In sostanza, si tratta di uno scambio tra le cartelle esattoriali (obblighi tributari) e i crediti derivanti dalle somministrazioni rese nei confronti di regioni, enti locali e Servizio sanitario nazionale (crediti non tributari). Scopo del legislatore è quello di velocizzare i pagamenti dei crediti maturati dai privati per gli appalti e le forniture resi a soggetti della Pubblica amministrazione e agli enti locali, tramite il procedimento di compensazione diretta che consente di saldare i debiti fiscali iscritti a ruolo a carico degli stessi soggetti. Il tutto, anche in virtù del fatto che lo stesso Dl 78/10, all’articolo 31, ha introdotto anche la procedura di cessione degli stessi crediti alle banche o agli intermediari finanziari, seppure limitatamente per il biennio 2009/2010. Dunque, a partire dal prossimo appuntamento del 16 marzo 2011, i contribuenti che hanno ricevuto cartelle esattoriali potranno saldare i debiti erariali mediante la compensazione. La Manovra estiva ha, però, introdotto un limite prevedendo il divieto di compensare i crediti erariali in presenza di cartelle esattoriali di ammontare superiore a 1.500 euro. Di conseguenza, dal prossimo mese di marzo, chi ha cartelle esattoriali scadute sopra i 1.500 euro potrà utilizzare una parte del credito per saldare il conto con l’agente della riscossione e poi sfruttare il residuo per pagare le imposte dovute. In caso di pagamento parziale delle somme, il contribuente è tenuto, invece, a comunicare preventivamente all’agente della riscossione, le posizioni debitorie da estinguere con le modalità definite dall’agente stesso. Non sarà possibile compensare i debiti per iscrizioni a ruolo di contributi previdenziali.
È prevista l’emanazione di un decreto attuativo dell’articolo 31 del Decreto Legge n. 78/2010, per rendere pienamente operativo il regime di preclusione della compensazione dei crediti in presenza di debiti iscritti a ruolo per importo superiore a 1.500 euro.
Il discorso sulle compensazioni non può prescindere da quello sulle sanzioni. Per dissuadere l’inosservanza del divieto è prevista una sanzione pari al 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali (con i relativi accessori) per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. Il quesito che sorge a tal proposito è vedere se tale sanzione può essere oggetto di ravvedimento operoso. Sembra non ci siano controindicazioni sull’argomento del ravvedimento spontaneo, anche se rimane da fissare lo spartiacque del 31 gennaio 2011 come data che separa le violazioni commesse precedentemente o meno all’inasprimento della materia previsto dalla legge di stabilità.
weekly news 08/2011