Il ministero del Lavoro, con la circolare 1/05, aveva già ribadito che nell’ambito del lavoro domestico, il datore di lavoro per assumere deve dimostrare di possedere un reddito annuo di importo almeno doppio rispetto all’ammontare annuale dovuto al lavoratore da impiegare, aumentato dei costi connessi. Le indicazioni ministeriali non riguardano gli altri tipi di contratti di lavoro subordinati, per i quali la capacità economica del datore di lavoro deve essere valutata singolarmente, tenendo anche conto dei lavoratori da assumere e della grandezza dell’impresa. Successivamente, con riferimento al caso dell’assunzione dei lavoratori domestici, che all’interno della famiglia non producono alcun reddito e quindi non incrementano il guadagno dei datori di lavoro, si è specificato che per l’assunzione di colf e badanti stranieri, il datore di lavoro deve dimostrare di possedere un reddito sufficiente a coprire oltre che la retribuzione pattuita anche le spese per vitto e alloggio e la contribuzione dovuta all’ente previdenziale. La capacità reddituale del datore di lavoro domestico può derivare anche dal cumulo dei redditi dei parenti di primo grado, anche non conviventi o in mancanza di altri soggetti tenuti legalmente all’assistenza, e il tutto può essere provato con un’autocertificazione. Solo di recente, con una lettera circolare dell’11 febbraio scorso, il Dicastero è intervenuto per precisare i parametri che rientrano nella determinazione del reddito del datore di lavoro quando questo è un imprenditore agricolo. Nel settore agrario, l’imprenditore per dimostrare il reddito posseduto può far riferimento ad indici di capacità economica di tipo analitico, riferendosi ad altri ambiti tributari, dato che il semplice rinvio al reddito agrario potrebbe risultare inadeguato. Inoltre, come anticipato anche dall’agenzia delle Entrate in un documento di prassi, gli elementi reddituali da considerare per determinare il reddito dell’imprenditore agricolo potrebbero essere desunti anche dalla dichiarazione Iva o dalla dichiarazione Irap, tenendo conto dei contributi Ue ricevuti dall’agricoltore ed opportunamente documentati e, nel caso di percezione di redditi esenti (pensioni di guerra, borse di studio, ecc), fanno fede le attestazioni rilasciate dagli enti erogatori.
weekly news 07/2011