È pubblicata nel sito delle Entrate la circolare Entrate-Lavoro n. 3, del 14 febbraio 2011. Come preannunciato, viene chiarito che oggetto di detassazione sono solo gli importi versati a seguito di accordo collettivo territoriale o aziendale, anche se non scritti. In tal caso, il datore di lavoro attesterà nel Cud che le somme sono state erogate in attuazione di uno specifico contratto o accordo e che sono legate all’incremento della produttività. Ancora, si spiega che la norma che proroga l’agevolazione per il periodo d’imposta 2011, nell’innalzare da 35.000 euro a 40.000 euro (comprese anche le somme assoggettate nel 2010 all’imposta sostitutiva del 10%, entro il limite massimo di 6.000 euro) il limite reddituale dell’anno precedente, ha ristretto l’ambito oggettivo della disposizione, limitandolo alle somme erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Nella circolare si specifica che sono soggetti a imposta agevolata tra l’altro: lo straordinario, il lavoro a tempo parziale, quello notturno e quello festivo, le indennità di turno o le maggiorazioni retributive legate ad incrementi di produttività, competitività e redditività. Infine, rientrano nella nozione di accordo collettivo in questo caso anche i ristorni ai soci delle cooperative nella misura in cui siano collegati ad un incremento di produttività.
weekly news 07/2011