Notizia

Incompatibile contestare e poi accettare mansioni inferiori

Pubblicato il 19 febbraio 2011 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Il dipendente, una volta adito il giudice per contestare il demansionamento, non può poi successivamente accettare l'esecuzione di mansioni inferiori al fine di evitare il licenziamento per giusto motivo oggettivo. Lo ha fermamente precisato la Corte di cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 3968 del 18 febbraio 2011, ritenendo che il primo atteggiamento del lavoratore, la contestazione, sia incompatibile con il secondo atteggiamento, l'accettazione. Nei fatti, tre dipendenti avevano impugnato il licenziamento avvenuto per giustificato motivo oggettivo in quanto era stato soppresso il reparto dove svolgevano la mansione. Prima del licenziamento, però, avevano adito il giudice per contestare il fatto di essere stati adibiti a mansioni inferiori. In seguito a detta vertenza avevano poi accettato il demansionamento per evitare di essere licenziati. Ma la Cassazione ha rilevato che il fatto dell'accettazione delle nuove mansioni era da considerarsi ininfluente essendo avvenuto dopo il licenziamento in quanto “le condizioni legittimanti il licenziamento per giustificato motivo oggettivo andavano verificate al momento del recesso, e non potevano essere ricollegate a una dichiarazione del lavoratore successiva e non accettata dal datore”. E' stato quindo sostenuto il seguente principio di diritto: “Quando il datore di lavoro procede a licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in particolare per soppressione del reparto cui sono addetti i lavoratori licenziati, la verifica di possibilità di répechage va fatta con riferimento a mansioni equivalenti; ove i lavoratori abbiano accettato mansioni inferiori onde evitare il licenziamento, la prova dell'impossibilità di répechage va fornita anche con riferimento a tali mansioni, ma occorre in quest'ultimo caso, che il demansionamento sia anteriore o comunque coevo al licenziamento”.
weekly news 08/2011

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).