In materia di licenziamento disciplinare, la contestazione degli addebiti va fatta tempestivamente al fine sia di salvaguardare il diritto di difesa del lavoratore sia di evitare che ci sia incertezza sulla sorte del rapporto di lavoro. E' quindi da considerare come illegittimo il licenziamento la cui contestazione disciplinare degli addebiti venga notificata al lavoratore dopo due mesi. Con tali motivazioni i giudici di Cassazione – sentenza n. 3043 depositata lo scorso 8 febbraio 2011 - hanno respinto il ricorso presentato da un datore di lavoro secondo cui l'asserita tardiva comunicazione della contestazione disciplinare del licenziamento ad uno dei sui dipendenti non aveva, di fatto, compromesso l'esercizio del diritto di difesa di quest'ultimo. Per la Corte, in ogni caso, il ritardo realizzerebbe una ingiustificata dilatazione del tempo lasciando il lavoratore in attesa di conoscere gli esiti delle determinazioni datoriali.
weekly news 08/2011