Nella circolare n. 40 del 22 febbraio 2011, l’Inps provvede a fornire il riepilogo delle disposizioni - collegato lavoro, legge di stabilità ed altre - aventi riflesso sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro nel corso del 2011. Come ogni anno anche per il 2011, dunque, l’Istituto nazionale di previdenza sociale provvede a pubblicare il vademecum sulle disposizioni in materia di contributi e sostegno al reddito. Tra le norme ricordate c’è quella sulla proroga al 31 dicembre 2011 dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le imprese esercenti attività commerciali (compresa la logistica) e per le agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici) con più di 50 dipendenti, nonché per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. Inoltre, si ribadisce che a decorrere dal 1° agosto 2010, continuano ad applicarsi le disposizioni ex articolo 2, comma 49, della legge 191/2009, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo e dal periodo di paga “agosto 2010”, vanno a regime, senza soluzione di continuità, le misure già in essere fino a luglio 2010. Entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione della circolare in oggetto, si potranno avviare le operazioni di recupero del differenziale a favore dei datori di lavoro che, da agosto 2010, hanno beneficiato delle riduzioni secondo le percentuali previste dall’art. 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, nell’ambito delle aziende agricole che operano con il flusso UniEmens (codice causale “L232”). Altra proroga interessa la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti, che l’articolo 1, comma 32 della Legge di Stabilità 2011 proroga al 31 dicembre 2011.Una novità, invece è rappresentata dal risarcimento del danno nei casi di conversione a tempo indeterminato di contratti a termine costituti in violazione della prevista disciplina. Si spiega che l’indennità omnicomprensiva è esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi. Per le altre misure ricordate si rimanda al dettagliato testo della circolare.
weekly news 08/2011