A seguito dei chiarimenti offerti dal ministero del Lavoro, in merito all’applicazione alle pensioni liquidate in regime di totalizzazione della nuova finestra mobile introdotta dalla recente riforma sul sistema pensionistico, l’Inps diffonde il messaggio 4497/2011 con cui si ribadisce che la pensione in totalizzazione decorre 18 mesi dopo la maturazione dei requisiti.Le precisazioni sono scaturite dalla richiesta di intervento in merito alla portata dell’articolo 12, comma 3, del Decreto legge n. 78/2010 (legge n, 122/2010), che stabilisce che: "Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilità la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione". Il Ministero, nel rilasciare il proprio parere, ha sostenuto che come per le pensioni di vecchiaia a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti autonomi, la pensione di vecchiaia in totalizzazione debba decorrere trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, senza tener conto della data di presentazione della domanda di pensione.L’Inps, a sua volta, precisa che se un soggetto presenta la domanda di pensione in totalizzazione oltre il termine dei 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, la pensione andrà riconosciuta a partire dal primo giorno del mese successivo al diciottesimo mese. Resta, poi, facoltà dell’interessato richiedere il trattamento pensionistico con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla domanda, trascorsi 18 mesi dal perfezionamento dei requisiti per accedere alla pensione.
weekly news 08/2011