La Corte di cassazione, con sentenza n. 4643 del 25 febbraio 2011 ha spiegato che la deduzione forfetaria delle spese del 10% sui redditi del professionista non va esclusa nel caso in cui i redditi non vengano dichiarati.
Per la Corte, infatti, l'abbattimento forfetario previsto dalla disposizione di cui all'articolo 54 del Tuir sulla determinazione del reddito di lavoro autonomo, non è dettato “allo scopo di concedere un beneficio fiscale, ma a quello di determinare, con riferimento ad una specifica sottospecie, la base imponibile da prendere in considerazione per calcolare l'imposta”. Ne deriva – continua la Cassazione - che lo stesso debba trovare applicazione “a prescindere dal comportamento del contribuente, e quindi anche nell'ipotesi di volontaria omessa dichiarazione di tale tipo di reddito”.
La Cassazione ha così confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano accolto le doglianze di un professionista che, omettendo di dichiarare gli importi derivanti da una collaborazione coordinata e continuativa, era stato raggiunto da un avviso di accertamento Irpef in cui era contestata la mancata tassazione dell'intera somma percepita.
weekly news 09/2011