Con provvedimento n. 26330 del 25 febbraio 2011, il direttore dell’agenzia delle Entrate approva il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate”, con relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
Il modello approvato deve essere trasmesso entro il 31 marzo 2011, esclusivamente con modalità telematica, direttamente dal sostituto d’imposta o tramite gli intermediari abilitati.
La fase graduale di attuazione esclude, per ora, i grandi sostituti d’imposta i quali già ricevono i 730-4 in via telematica mediante l’utilizzo di propri sistemi. È da sottolineare che è stata eliminata dalla comunicazione l’indicazione del codice sede che, a causa del mancato abbinamento con il codice fiscale poteva determinare il non riconoscimento del sostituto d’imposta e la conseguente esclusione dal flusso telematico.
È confermata la possibilità per il sostituto di attribuire autonomamente diversi codici sede con indicazione nel Cud e successivo riporto nel 730 e nel 730-4; il nuovo modello di comunicazione deve essere trasmesso anche dai sostituti che negli anni scorsi hanno partecipato alla fase sperimentale del flusso telematico dei modelli 730-4 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia.
weekly news 09/2011