Secondo la Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione di Roma - sentenza n. 43/2011 – è l'amministrazione finanziaria a dover essere condannata al pagamento delle spese processuali nei casi in cui, nel corso di un processo tributario, la stessa provveda all'annullamento, in via di autotutela, dell'atto di accertamento.
E' la stessa Corte costituzionale – ricordano i giudici regionali - ad aver dichiarato, con sentenza 274/05, l'incostituzionalità dell'articolo 46, comma 3 del Decreto legislativo 546/92 il quale prevedeva la compensazione delle spese nei casi di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
weekly news 09/2011