La circolare n. 7/E dell’agenzia delle Entrate, a distanza di tempo, ha tentato di dare risposta ai molti dubbi presentatisi ai contribuenti a seguito dell’introduzione del principio di derivazione dell’imponibile Ires dai risultati di bilancio per i cosiddetti soggetti Ias adopter. Si ricorda che l’entrata in vigore del suddetto principio di derivazione è avvenuta con la Finanziaria 2008: legge n. 244/2007.
I maggiori problemi interpretativi discendono dal fatto che molte componenti di bilancio restano valutabili ai sensi delle disposizioni del Tuir, mentre per alcune fattispecie i valori di bilancio assumono rilevanza anche in sede fiscale. Pertanto, alcune componenti di bilancio possono essere soggette al doppio regime valutativo con impatto differente sul reddito d’impresa.
Per esempio, con la circolare n. 7/2011 l’agenzia delle Entrate ribadisce che il principio di derivazione del reddito fiscale dalle risultanze di bilancio previsto per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali riguarda solamente i criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale, mentre sono esclusi i fenomeni di valutazione o quantificazione dei componenti di reddito. Alcuni esempi di componenti che restano esclusi dal principio di derivazione, e di conseguenza restano obbligati al rispetto delle regole del Tuir, sono:
- la valutazione delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dagli asset in applicazione del principio del “revaluation model” (Ias16);
- la valutazione con il criterio del fair value degli immobili qualificati dallo Ias40;
- l’applicazione del metodo dell’impairment test previsto nel principio Ias36.
Viceversa, tra le componenti che rientrano direttamente sotto il principio di derivazione vi sono quelle relative alle operazioni di leasing finanziario. Per tali fattispecie, infatti, i valori fiscali dei beni e dei correlati debiti assumono rilievo così come determinati in base alla rappresentazione contabile prevista dagli Ias/Ifrs. Il trattamento contabile previsto dallo Ias 17 in relazione ai contratti di locazione finanziaria, nel caso in cui ricorrano tutti i requisiti per l'applicazione di tale principio, di fatto superava il dato giuridico-contrattuale in favore di quello economico-sostanziale. Sempre riguardo all’argomento del leasing finanziario, la circolare agenziale analizza i due metodi di contabilizzazione del leasing, precisando che con quello patrimoniale, il concedente, quale titolare della proprietà giuridica del bene locato, iscrive lo stesso tra le proprie attività, provvedendo anche a rilevare a conto economico i relativi ammortamenti e i canoni di locazione corrisposti dall'utilizzatore. Invece, con il metodo finanziario, si sottolinea l'aspetto monetario dell'operazione, ed è quindi la società utilizzatrice a rilevare il bene nel proprio attivo patrimoniale, con iscrizione contestuale tra le passività del relativo debito nei confronti della società concedente.
weekly news 09/2011