Con interpello n. 8/2011, il ministero del Lavoro si è espresso circa la validità dei contratti di lavoro a tempo parziale istituiti da un’azienda oltre il limite fissato dal contratto collettivo. Scopo della specificazione – avvenuta dietro richiesta di chiarimento da parte dell’Ance – è quella di contribuire alle attività di contrasto di fenomeni di utilizzo improprio di tale tipologia contrattuale nel settore edile. Nell’interpello si rinvia al CCNL Edilizia Industria, firmato il 18 giugno 2008, che all’articolo 78 disciplina la possibilità di instaurare contratti di lavoro a tempo parziale - nelle tre modalità orizzontale, verticale e misto - specificando ulteriormente che la percentuale di lavoratori impiegati con tale tipo di contratto non può essere superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato. Inoltre, si ricorda che il limite del 3% è riferibile soltanto alle assunzioni a tempo parziale effettuate dopo l’entrata in vigore del nuovo CCNL, rimanendo esclusi dal calcolo i contratti part-time che a tale data risultino già stipulati. Sempre nel documento ministeriale viene richiamato l’articolo 29 del Decreto legge n. 244/95 (legge n. 341/1995), che specificatamente per il settore edile stabilisce che i datori di lavoro sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale. Dal momento che nell’elenco degli eventi che possono determinare una minore prestazione lavorativa non viene fatto rientrare il contratto di lavoro a tempo parziale, il Dicastero sottolinea che la contribuzione virtuale deve essere applicata anche al part-time in edilizia, nel caso in cui la stipula di tale tipologia di rapporto sia avvenuta in violazione del limite contrattualmente stabilito. Pertanto, per ogni rapporto stipulato in violazione di tale limite, la carenza di legittimazione contrattuale alla stipula comporta l’applicazione della contribuzione virtuale, come se il rapporto non fosse a tempo parziale. Di qui, la conclusione secondo cui il mancato rispetto del limite massimo dei rapporti che possono essere stipulati secondo la contrattazione collettiva porta ad una conseguente omissione contributiva, che determinerà per l’azienda il mancato rilascio del Durc.
weekly news 09/2011