Notizia

Per determinare il compenso dei sindaci , revisori valutazione a posteriori dell ' attivita' svolta

Pubblicato il 08 marzo 2011 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Dall’analisi delle prime applicazioni delle “Norme transitorie” relative alla nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti vigente dallo scorso 30 ottobre, emergono alcuni problemi riguardanti soprattutto i sindaci che svolgono anche la funzione di revisione legale dei conti.
A livello formale, infatti, se non si riscontrano dubbi operativi circa l’applicazione della nuova tariffa per i sindaci privi di controllo legale dei conti, più complesso diventa applicare il compenso per i sindaci-revisori. Questi dovranno essere remunerati anche per le ore che, nel corso dell'ultimo esercizio, hanno concretamente dedicato all'attività di revisione, con delle parcelle attinenti all’anno 2010 comprensive delle ore effettive dedicate alla revisione, anche se nella lettera di incarico tale compenso non era stato previsto.
Secondo quanto disposto dall’articolo 56 della tariffa in tema di norme transitorie, i nuovi compensi sarebbero da applicarsi per tutti gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore delle nuove regole (30 ottobre 2010). Chiaramente, con evidenti ripercussioni sulle voci di bilancio relative all’anno 2010. Dunque, non essendo più possibile applicare la “vecchia tariffa” che prevedeva una maggiorazione (30/40%) per le ore dedicate all’attività di revisione e non compensi su base oraria preventivamente approvati in sede assembleare, ora diventa più complesso stabilire l’ammontare del compenso da erogare al sindaco-revisore. L’unica possibilità concretamente applicabile, per non inficiare anche i bilanci 2010, sembrerebbe quella di valutare a “posteriori” le concrete ore di lavoro dedicate all'attività di revisione, valorizzando le stesse attraverso il compenso minimo orario di 77,48 euro per ogni ora.
weekly news 10/2011

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).