Per i giudici della Terza sezione penale di Cassazione – sentenza n. 8982 dell'8 marzo 2011 – in materia di reato di omessa dichiarazione, punito ai sensi dell'articolo 5 del Decreto legislativo n. 74/2000, deve farsi riferimento, al fine di individuare l'imposta evasa, all'intera imposta dovuta “da determinarsi sulla base della contrapposizione tra ricavi e costi d'esercizio fiscalmente detraibili, in una prospettiva di prevalenza del dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l'ordinamento tributario”.
In particolare – continua la Corte - spetta esclusivamente al giudice penale il compito di procedere all'accertamento del superamento della soglia di punibilità e alla determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa, “attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi e anche a entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario”.
weekly news 10/2011