Per la Cassazione – sentenza n. 8962 dell'8 marzo 2011 – la mancata presentazione del modello Intrastat da parte di un imprenditore non è utile a configurare, da sola, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Tale omissione, infatti, non costituisce un raggiro sanzionabile penalmente ma esclusivamente un illecito amministrativo. Ed infatti - spiegano i giudici di legittimità – perché possa parlarsi della fattispecie di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo n. 74/2000 è necessario non solo che il contribuente indichi nelle dichiarazioni annuali un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, ma anche che vi sia il dolo specifico, in capo all'agente, del fine di evadere le imposte sui redditi o sull'Iva, “nonché che ciò avvenga sulla base di una falsa rappresentazione delle scritture contabili e che il soggetto si sia avvalso di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento della falsa rappresentazione”.
Sulla scorta di tale assunto la Suprema Corte ha annullato la condanna penale impartita dai giudici di merito nei confronti di un imprenditore accusato per aver omesso la presentazione dei modelli Intrastat.
weekly news 10/2011