Per dirsi configurato il reato di cui all'articolo 2, comma 3 del Decreto legislativo n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - è da considerare determinante “l'utilizzo, ai fini della indicazione di elementi passivi fittizi, di fatture relative ad operazioni inesistenti, senza alcuna distinzione tra fatture false nella loro materialità obiettiva e fatture false solo in riferimento alle operazioni inesistenti ivi indicate”.
Sulla base di tale assunto la Corte di cassazione, con sentenza n. 9673 del 10 marzo 2011, ha respinto il ricorso di un uomo che era stato condannato nei gradi precedenti per il reato in questione in quanto aveva attribuito delle proprie fatture ad una ditta in realtà inesistente; lo stesso, per contro, si era difeso sostenendo che fosse riscontrabile, nei suoi confronti, la fattispecie di minore gravità della “Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici” in quanto, nella specie, era riscontrabile esclusivamente una nullità materiale delle fatture.
weekly news 10/2011