L’approfondimento n. 3/2011 di Assonime si sofferma sulla possibilità di correggere l’imputazione in bilancio di un componente negativo di reddito e sulla conseguente restituzione delle maggiori imposte versate per effetto della errata contabilizzazione di componenti negativi/positivi in esercizi antecedenti a quello di effettiva competenza.
Assonime ha riconosciuto questa opportunità a seguito del chiarimento fornito dall’agenzia delle Entrate con la circolare n. 23/E/2010. Con tale documento di prassi, l’Amministrazione finanziaria ammette ufficialmente che è possibile imputare un componente negativo di reddito, nel periodo di effettiva competenza, sia esso antecedente o successivo a quello di accertamento, al fine di modificare a proprio favore la relativa dichiarazione dei redditi o di presentare un’istanza di rimborso. Viene dunque concessa l'eventualità di inviare una dichiarazione integrativa a favore, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’indebito versamento. Se i termini per presentare l’integrativa a favore, o la normale istanza di rimborso, sono già scaduti, la restituzione dell’imposta versata nell’anno sbagliato può avvenire ai sensi di quanto precisato dall’articolo 21, comma 2, del Dlgs n. 546/92 (due anni dalla data in cui la sentenza per il recupero del costo non di competenza è passata in giudicato).
Assonime, nel ripercorrere il dettato della circolare agenziale, si sofferma sulla circostanza che la restituzione dell’imposta prevista dalle Entrate riguardi il caso specifico di errata imputazione temporale di costi. Nulla viene indicato, invece, riguardo ai ricavi o alle rivalutazioni di magazzino.
Il passo avanti compiuto dall’Associazione, con l’approfondimento del 10 marzo 2011, è che in tutti i casi di errore nell’imputazione temporale dei componenti di reddito, siano essi positivi o negativi, si ha il diritto a richiedere la restituzione della maggiore imposta versata, al fine di evitare i fenomeni di doppia imposizione.
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