Nel pieno rispetto del principio di cooperazione tra Fisco e contribuente, l’articolo 12, comma 7, della legge 212/2000, sancisce che il contribuente – ricevuta copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo – ha tempo 60 giorni per comunicare le proprie osservazioni da sottoporre all’analisi degli uffici. L’avviso di accertamento non può, quindi, essere emanato prima di tale termine di tempo a meno che non ricorrano particolari casi di urgenza.
Sulla legittimità di tale fattispecie di accertamento “accelerato” sono stati chiamati a decidere i giudici costituzionali e, dopo di loro, quelli di merito. La Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 244 del 2009, ha ribadito che pur non ricorrendo questioni di incostituzionalità della norma, l’accertamento “accelerato”, cioè notificato prima dei 60 giorni (scadenza del termine per il rilascio del Pvc), è da considerarsi non valido se privo di una adeguata motivazione d’urgenza. Ciò in virtù del fatto che è espresso un esplicito obbligo di motivazione per gli atti della Pa, e tra questi si devono far rientrare anche gli avvisi di accertamento dell’Amministrazione finanziaria. L’inosservanza di tale principio porta all’invalidità dell’atto.
Sulla scia di tale pronuncia, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22320 (depositata in data 3 ottobre 2010), ha modificato il proprio precedente orientamento; le conclusioni cui giunge la Suprema Corte tengono conto sia delle previsioni dello Statuto del contribuente, sia della generale disposizione sulla nullità prevista dall'articolo 21-septies della legge 241/1990. Lo Statuto prevede che prima dei 60 giorni l'atto non possa essere emanato, tranne che non venga formulata una motivazione sulla "particolare" urgenza, pena la nullità del provvedimento impositivo sancita dal citato articolo 21-septies.
In conclusione, secondo le interpretazioni dei vari giudici di merito, la censura della nullità opera a prescindere dalla denominazione data all'atto che precede l'avviso di accertamento, essendo del tutto irrilevante che si tratti di un invito al contraddittorio, di un questionario, piuttosto che di un Pvc. Di conseguenza, l’avviso di accertamento è da considerarsi nullo anche se non sono stati effettuati controlli fiscali presso la sede del contribuente, dal momento che è sufficiente qualunque forma di controllo per far scattare la garanzia per il contribuente.
weekly news 11/2011