La versione definitiva del Regolamento Iva, interpretativo delle disposizioni comunitarie, che è stato approvato dal Consiglio Ecofin dello scorso 15 marzo, è divenuto ufficiale con la pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale UE” del 23 marzo 2011, serie L, n. 77.
Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 12 aprile, ma sarà produttivo di effetti solo dal 1° luglio 2011. Per alcune disposizioni, tuttavia, si dovrà attendere il 2013 e il 2015.
Si ricorda che il citato regolamento modifica il precedente Regolamento n.1777 del 17 ottobre 2005, in materia di Imposta sul Valore Aggiunto.
Le disposizioni del nuovo regolamento, obbligatorie e direttamente applicabili dai singoli Stati membri, prevedono:
- una restrittiva definizione di stabile organizzazione, non essendo sufficiente l’identificazione ai fini Iva a configurare un’organizzazione;
- nuove precisazioni in materia di tassazione dei servizi in base alla territorialità;
- nuove indicazioni sugli adempimenti dei soggetti passivi in attesa di attribuzione del numero di identificazione IVA.
Il Regolamento è particolarmente utile anche per la definizione della territorialità delle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi, comprese fiere ed esposizioni, e relative prestazioni accessorie. Fino al 31 dicembre 2010, tali prestazioni si consideravano territorialmente rilevanti nel luogo di materiale svolgimento della manifestazione. Dal 1° gennaio di quest’anno, il regime Iva sarà, invece, differente a seconda dello status del committente (soggetto passivo o meno). Se le citate prestazioni sono rese a soggetti passivi, si applicherà la nuova regola territoriale generale, fondata sul luogo di stabilimento del committente.
weekly news 12/2011