E’ illegittimo il licenziamento del lavoratore infortunato che si è recato a fare shopping a piedi e in auto durante il periodo della malattia, se il datore di lavoro ha fatto pedinare il dipendente senza richiedere la visita di controllo. Questo il principio espresso nella sentenza n. 6375 del 21 marzo 2011, emessa dalla Sezione lavoro della Cassazione, con cui viene respinto il ricorso di un un’azienda che aveva fatto pedinare e poi licenziato il dipendente che si era solo attenuto alle prescrizioni del medico curante.La Suprema Corte conferma una sentenza della Corte d’Appello di Torino, che aveva ritenuto non licenziabile un dipendente che si era assentato dal lavoro per distorsione alla caviglia, imponendo al datore di lavoro la reintegrazione e il successivo risarcimento dei danni. Nella pronuncia n. 6375 si legge, infatti, che: “il fatto che l’azienda non abbia fatto ricorso alla visita medica di cui all’articolo 5 dello statuto dei lavoratori non impedisce certo che l’insussistenza della malattia possa essere accertata per altre vie. Il punto è che il dipendente mentre era in malattia non è certo andato a lavorare per qualcun altro, ma ha semplicemente ripreso la sua vita normale dopo l’incidente”.
Weekly News 12/2011