Con la circolare n. 57 del 28 marzo 2011, l’Inps afferma che gli arretrati retributivi previsti dall’accordo 9 luglio 2010 per il rinnovo del CCNL industria/abbigliamento/moda – pari a 40 euro lordi per il periodo 1° aprile/31 maggio 2010 - sono valutati pure ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità, di congedo matrimoniale e di integrazione salariale. Per i contratti di lavoro part-time, l’una tantum risulta ridotta in relazione al minor numero di ore lavorate. L’importo dell’una tantum non è utile ai fini del calcolo del Tfr ed, inoltre, non compete per i periodi mensili nei quali si è verificata una sospensione della prestazione lavorativa senza diritto alla retribuzione (servizio militare, aspettativa, congedo parentale, cassa integrazione guadagni a zero ore settimanali). Nella circolare, inoltre, si specifica che per quanto riguarda i riflessi della citata una tantum sulle prestazioni economiche di malattia e maternità erogate nel periodo a cui si riferiscono gli arretrati retributivi, le aziende possono riliquidare le prestazioni calcolate nel periodo interessato dagli arretrati con la maturazione di un credito per i datori di lavoro, mentre relativamente alle modalità di conguaglio si invita a seguire le indicazioni già fornite dalla circolare n. 127/1991. Diversamente, per quanto attiene agli effetti riflessi sulle integrazioni salariali, sia ordinarie che straordinarie, erogate nell’ambito del periodo cui si riferisce la spettanza dell’importo in questione (1° aprile 2010 - 31 maggio 2010), devono applicarsi le istruzioni impartite in materia di ricalcolo delle prestazioni con la circolare n. 58/1991.
Weekly News 13/2011