Notizia

Settore tessile. L ' una tantum utilizzata per il ricalcolo di malattia, maternita ' e congedi

Pubblicato il 29 marzo 2011 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con la circolare n. 57 del 28 marzo 2011, l’Inps afferma che gli arretrati retributivi previsti dall’accordo 9 luglio 2010 per il rinnovo del CCNL industria/abbigliamento/moda – pari a 40 euro lordi per il periodo 1° aprile/31 maggio 2010 - sono valutati pure ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità, di congedo matrimoniale e di integrazione salariale. Per i contratti di lavoro part-time, l’una tantum risulta ridotta in relazione al minor numero di ore lavorate. L’importo dell’una tantum non è utile ai fini del calcolo del Tfr ed, inoltre, non compete per i periodi mensili nei quali si è verificata una sospensione della prestazione lavorativa senza diritto alla retribuzione (servizio militare, aspettativa, congedo parentale, cassa integrazione guadagni a zero ore settimanali). Nella circolare, inoltre, si specifica che per quanto riguarda i riflessi della citata una tantum sulle prestazioni economiche di malattia e maternità erogate nel periodo a cui si riferiscono gli arretrati retributivi, le aziende possono riliquidare le prestazioni calcolate nel periodo interessato dagli arretrati con la maturazione di un credito per i datori di lavoro, mentre relativamente alle modalità di conguaglio si invita a seguire le indicazioni già fornite dalla circolare n. 127/1991. Diversamente, per quanto attiene agli effetti riflessi sulle integrazioni salariali, sia ordinarie che straordinarie, erogate nell’ambito del periodo cui si riferisce la spettanza dell’importo in questione (1° aprile 2010 - 31 maggio 2010), devono applicarsi le istruzioni impartite in materia di ricalcolo delle prestazioni con la circolare n. 58/1991.
Weekly News 13/2011

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).