In applicazione degli articoli 1 e 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383 – riguardante le norme per incentivare l’emersione dei rapporti di lavoro intrattenuti con violazione delle disposizioni fiscali e previdenziali – l’Inps divulga la circolare n. 58/2011, in cui si illustrano le modalità di regolarizzazione delle posizioni previdenziali dei lavoratori che hanno aderito ai citati programmi di emersione da lavoro non regolare. Nel documento si specifica che agli imprenditori è riconosciuta la facoltà di regolarizzare i propri dipendenti, assunti in violazione totale o anche solo parziale delle disposizioni vigenti in materia previdenziale, tramite apposita dichiarazione di emersione da presentare entro una certa data. A seguito di ciò, si può procedere con l’accesso al beneficio dell’integrazione previdenziale per tutti quei lavoratori che hanno aderito al programma di emersione. La misura della suddetta integrazione della quota residua rispetto alla contribuzione sostituiva versata – pari ad una percentuale del 45% - è stata fissata con Decreto ministeriale 12 novembre 2009, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 43/2010, in vigore dal 9 marzo 2010. All’articolo 1 del suddetto Decreto si legge: “1. E’ stabilita nella percentuale del 45 per cento la misura dell’integrazione della quota residua rispetto alla contribuzione previdenziale versata per il periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 383/2001 e per i due periodi successivi. 2. E’ conseguentemente ridotta la retribuzione ai fini della determinazione della misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto di dichiarazione di emersione in proporzione alle quote contributive versate”.
Weekly News 13/2011