L’Osservatorio del diritto societario – tavolo congiunto nato dall’unione dei conservatori dei Registri delle imprese della Lombardia e il Comitato regionale notarile lombardo - ha di recente emanato tre importanti massime aventi ad oggetto la riforma del diritto societario.
In una di queste massime di comportamento è stato affrontato il discorso relativo al recesso del socio. Cioè, l’atto con cui il socio manifesta la sua volontà di fuoriuscire dalla società tramite una dichiarazione di recesso prevista dalla legge o dallo statuto societario. L’Osservatorio, a proposito, ha ammesso che tale dichiarazione può essere annotata nel Registro delle imprese, benché non espressamente previsto dalla legge, perché come è motivata la titolarità delle partecipazioni societarie da parte del Registro delle imprese, nessuna forma di pubblicità è prevista in caso di dichiarazione di recesso. Dunque, anche se non esiste alcun obbligo scritto, si vuole garantire al socio una forma di pubblicità idonea a dimostrare l’avvenuto diritto di recesso. Per tale ragione, la notizia della dichiarazione di recesso può essere “annotata” nella posizione anagrafica della società, presso il Registro imprese.
Nelle altre massime si specifica che:
- se il recesso di un socio modifica la quota in capo ai soci “superstiti”, si deve procedere con uno specifico adempimento pubblicitario;
- se si trasferisce, nello stesso Comune, l’indirizzo della sede secondaria italiana di una società estera, si deve applicare lo stesso regime previsto dal Codice civile per la pubblicità nel Registro delle imprese.
weekly news 13/2011