La Corte di cassazione, con sentenza n. 7343 del'1° aprile 2011, ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione con cui i giudici dei gradi di merito avevano ritenuto come non elusiva un'operazione effettuata da una grande azienda di Milano con cui erano stati ceduti dei beni a delle società collegate polacche applicando sconti particolari, non previsti nei listini e nelle tariffe normalmente praticati. Per la Cassazione, in particolare, gli sconti d'uso dei quali occorre tenere conto ai sensi della normativa in materia, “sono unicamente quelli praticati sui listini o sulle tariffe dello stesso soggetto che ha fornito i beni o i servizi - come parimenti, ma solo in mancanza di quei listini e/o di quelle tariffe, sulle “mercuriali”, sui “listini delle camere di commercio” e sulle “tariffe professionali” - “in condizioni di libera concorrenza” e non anche, gli sconti d'uso applicati solo nei rapporti infragruppo in quanto siffatta pratica, poichè limitata alle società dello stesso gruppo economico, “non rappresenta affatto il “prezzo o corrispettivo mediamente praticato” dal soggetto “in condizioni di libera concorrenza”, e, quindi, non è idoneo a fissare quel “valore normale” che il legislatore prescrive di considerare perché da esso ritenuto l'unico rappresentativo del “prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie”.
Per la Corte, in conclusione, l'operazione posta in essere dall'azienda milanese doveva essere rivalutata alla luce dei conferenti accertamenti fattuali per verificare, in concreto, che non fosse stata violata la normativa sui prezzi di trasferimento.
weekly news 14/2011