La Ctp Milano, con sentenza n. 94/03/11 depositata il 14 marzo 2011, ricorda che dalla cancellazione dal registro delle imprese si ha l'estinzione della società con la perdita dei poteri rappresentativi dei liquidatori e degli amministratori che, dunque, non possono stare in giudizio. Pertanto, in tale situazione l'avviso di accertamento va notificato ai soci, nei limiti delle proprie quote fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, ed è nullo se notificato al liquidatore come ultimo legale rappresentante.
Ex articolo 2495 del Codice civile, eventuali creditori, dopo l’estinzione della società tramite cancellazione dal registro imprese, possono rivalersi nei confronti dei soci della società e nei limiti delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, oppure sul liquidatore se ad esso è imputabile il mancato pagamento.
weekly news 14/2011