Notizia

Inversione dell ' onere della prova solo se le scritture contabili sono del tutto assenti

Pubblicato il 06 aprile 2011 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Corte di cassazione, con sentenza n. 7606 del 4 aprile 2011, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano respinto la domanda avanzata dal curatore di un fallimento al fine di ottenere la condanna degli ex amministratori della società al risarcimento dei danni provocati a seguito della cattiva gestione dell'azienda.  La Corte, in particolare, ricorda come, in tema di risarcimento del danno, spetti a chi agisce “l'onere di provare l'esistenza del danno, il suo ammontare e il fatto che esso sia stato causato dal comportamento illecito di un determinato soggetto e che tale principio trova applicazione, con particolare riferimento al nesso di causalità”; e ciò riguarda anche le ipotesi in cui vengono fatte valere azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci per danni causati alla società per irregolare tenuta dei libri contabili. 

“Un'inversione dell'onere probatorio” - si legge nel testo della decisione - “sarebbe in tal caso ammissibile solo qualora una assoluta mancanza delle scritture contabili rendesse impossibile al curatore fornire la prova del nesso di causalità”. E nella specie, poiché i convenuti avevano pur sempre tenuto, anche se solo parzialmente, una contabilità, la prova del danno incombeva esclusivamente a carico del curatore fallimentare.

weekly news 14/2011

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).