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Regime fiscale di attrazione europea, al via la fase sperimentale a Milano

Pubblicato il 07 aprile 2011 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Per invogliare gli imprenditori stranieri ad intraprendere attività economiche in Italia, nella manovra estiva dello scorso anno (DL 78/2010) è stata prevista una norma ad hoc. Si tratta dell’articolo 41, che prevede a favore delle imprese di paesi Ue che avviano iniziative economiche sul nostro territorio di poter scegliere il regime tributario (base imponibile e aliquote) di un qualsiasi paese dell’Ue. Esiste una sola eccezione: che non si tratti di regimi agevolativi identificati come “aiuti di Stato”.

Era previsto che le disposizioni attuative di questo provvedimento venissero fissate dal ministero dell’Economia. Ora è scattato il via alle consultazioni sullo schema di decreto sul regime fiscale di attrazione europea. Per il Ministro si tratta di una sorta di “shopping di regimi fiscali”: infatti, se una norma appare buona in un altro Paese allora si può pensare di usarla anche in Italia. Viene cioè riconosciuta la possibilità agli imprenditori stranieri di poter spaziare tra i 27 regimi fiscali in vigore nell’Unione europea, senza obbligare l’imprenditore straniero che arriva in Italia a dover adottare le norme del Paese di residenza.

La sperimentazione di questa nuova agevolazione partirà dal capoluogo lombardo. A Milano, infatti, in primis, si potrà vedere realizzata la fase attuativa della norma: applicando per un certo tempo e a determinate condizioni le regole fiscali che, per esempio, ci sono in un altro Paese Ue.

Alcuni punti chiave del regime fiscale di attrazione europea riportati nello schema di decreto legge:

- i destinatari dell’agevolazione sono le persone fisiche o giuridiche di uno stato comunitario che sono residenti in Italia da almeno 24 mesi e che qui svolgono attività d’impresa;

- l’inizio dell’attività economica deve essere subordinato al trasferimento della residenza fiscale in Italia o alla costituzione della stabile organizzazione o della società controllata o collegata;

- la richiesta del regime fiscale di un altro Paese deve avvenire tramite istanza di interpello, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività economica;

- la scelta dura tre anni dal periodo d’imposta in cui viene presentato l’interpello, dal quarto anno si applica la normativa tributaria dello stato di residenza (in questo caso l’Italia);

- il regime agevolato si potrà estendere, a scelta del lavoratore, anche ai redditi di dipendenti o collaboratori assunti dalle nuove strutture produttive;

- l’opzione per l’applicazione di un regime fiscale alternativo a quello italiano deve avvenire con istanza di interpello da presentare all’Amministrazione finanziaria italiana entro 30 giorni dall'inizio dell'attività economica.

Nel decreto attuativo si specifica che nell’istanza di interpello la richiesta per l’applicazione del regime tributario scelto può essere fatta anche per i lavoratori dipendenti o collaboratori dell’impresa, che si è trasferita in Italia, a meno che gli stessi non decidano di rispettare la normativa tributaria italiana.

Quindi, i lavoratori dipendenti e collaboratori, anche se assunti in Italia oltre a quelli trasferiti dall’estero, possono scegliere se seguire l’azienda oppure optare per il regime fiscale italiano, ma tutto ciò non è espressamente previsto per altre forme di lavoro autonomo. A questo punto, c’è un altro aspetto che risulta piuttosto delicato ed è quello per cui l’impresa deve coinvolgere il lavoratore per verificare la convenienza del regime scelto o in alternativa consentirgli di aderire al regime nazionale. La questione del coinvolgimento è tanto più importante quanto più si pensa che l’opzione esercitata vincola impresa e lavoratori per tre anni

weekly news 14/2011

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