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Termine perentorio. Accertamento nullo

Pubblicato il 10 aprile 2011 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Cassazione ha emesso Ordinanza numero 6088, del 15 marzo 2011, per stabilire che l’accertamento notificato in data anteriore rispetto al decorso dei sessanta giorni dalla redazione del verbale a seguito di un controllo, è nullo e lo è indipendentemente dal tipo di verbale prodotto. 

I sessanta giorni previsti dallo Statuto dei diritti del contribuente - Legge numero 212 del 2000, articolo 12, comma 7 - costituiscono infatti, rammentano gli ermellini, un termine perentorio, non già ordinatorio, il cui mancato rispetto comporta perciò, come conseguenza, la nullità dell’atto di accertamento.

weekly news 15/2011

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Mod. REDDITI 2025 Persone fisiche - Proroga Soggetti ISA

I soggetti ISA / forfetari che beneficiano della proroga possono effettuare i versamenti derivanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2025 entro il 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,40%.Termine e...

Scadenza del 20 agosto 2025
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Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA...

Scadenza del 20 agosto 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Proroga Soggetti ISAVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospe...