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Termine perentorio. Accertamento nullo

Pubblicato il 10 aprile 2011 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Cassazione ha emesso Ordinanza numero 6088, del 15 marzo 2011, per stabilire che l’accertamento notificato in data anteriore rispetto al decorso dei sessanta giorni dalla redazione del verbale a seguito di un controllo, è nullo e lo è indipendentemente dal tipo di verbale prodotto. 

I sessanta giorni previsti dallo Statuto dei diritti del contribuente - Legge numero 212 del 2000, articolo 12, comma 7 - costituiscono infatti, rammentano gli ermellini, un termine perentorio, non già ordinatorio, il cui mancato rispetto comporta perciò, come conseguenza, la nullità dell’atto di accertamento.

weekly news 15/2011

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Scadenza del 16 aprile 2025
irpef ritenute alla fonte dividendi

Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per:partecipazioni non qualificate;partecipazioni qualificate, derivanti da uti...

Scadenza del 16 aprile 2025
Mod. F24/770

Versamento delle ritenute / trattenute operate a marzo:su redditi di lavoro dipendente e assimilati;su redditi di lavoro autonomo;dal condominio (4%) per prestazioni derivanti da contratti d’app...