Notizia

Va al Fisco l ' onere di dimostrare l ' utilizzo di fatture false

Pubblicato il 11 aprile 2011 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Una società contribuente, sulla scia di un Pvc emesso a conclusione di un’azione di accertamento, proponeva ricorso contro un’altra società, usata come “filtro” per gli acquisti in nero. L’accusa del Fisco era di aver utilizzato la copertura cartolare di una società filtro, che aveva avuto rapporti con soggetti terzi, per coprire i suddetti acquisti irregolari. 

La Suprema Corte, con la sentenza n. 6943/2011, respingeva il ricorso dell’Agenzia, ribadendo che: “grava previamente sull’amministrazione l’onere di fornire elementi di prova a sostegno dell’affermazione che le operazioni, oggetto delle esposte fatture, in realtà non sono state mai poste in essere”.

Solo dopo aver fornito validi elementi a supporto di tale tesi, l’onere della prova di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate passa al contribuente. Infatti, solo in un secondo momento, “il giudice tributario, qualora possa ritenere tali elementi dotati di gravità, precisione e concordanza, è tenuto a dare ingresso alla valutazione della prova contraria di cui è onerato il contribuente”.

Dunque, spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare l’utilizzo di fatture fittizie e, solo in seconda battuta, il contribuente può essere chiamato a fornire le ragioni contrarie.

weekly news 15/2011

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).