La Cassazione, con la sentenza numero 15065, depositata il 13 aprile 2011, ha chiarito che è possibile che venga inflitta una condanna per bancarotta documentale all'amministratore dell'azienda fallita che non tiene in modo corretto le scritture contabili, anche non obbligatorie, come le schede di mastro. L’amministratore è tenuto a conservare ogni documento che, in relazione alle dimensioni dell'impresa e alla scienza “commercialistica”, è utile alla “redazione di un bilancio credibile”. Ciò poiché tutte le scritture, obbligatorie e facoltative (o anche atipiche) possono essere oggetto materiale del reato.
weekly news 15/2011