Notizia

Spesometro non piu ' a maggio per le vendite senza fattura

Pubblicato il 15 aprile 2011 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Più tempo per la promessa che il prossimo provvedimento legislativo sarà veicolo di una modifica dello spesometro relativamente alla tracciabilità degli acquisti superiori ai 3.600 euro (Iva inclusa) non fatturabili ed effettuati con carte di credito. Il direttore dell’agenzia delle Entrate, Befera, con un provvedimento a sorpresa, il n. 2011/59327 del 14 aprile 2011, fa slittare lo spesometro di due mesi.

Dunque, i commercianti non dovranno acquisire a maggio i dati dei consumatori finali nelle operazioni rilevanti ai fini Iva senza fattura, ma a partire dal 1° luglio 2011.

Si ricorda che il provvedimento agenziale del 22 dicembre 2010 ha disposto per tutti i soggetti Iva:

- l’obbligo di comunicare in via telematica all’Agenzia le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, di importo non inferiore a 3.000 euro, al netto dell’Iva;

- per le operazioni senza obbligo di emissione della fattura (con scontrino o ricevuta fiscale), l’obbligo di comunicare in via telematica all’Agenzia le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, superiori a 3.600 euro, al lordo dell’Iva.

Sempre il provvedimento del 22 dicembre prevedeva, in fase di prima applicazione, l’esclusione dall’obbligo di rilevazione delle operazioni per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura effettuate fino al 30 aprile 2011. Con l’attuale provvedimento si fa slittare tale esclusione fino al 30 giugno 2011.

weekly news 15/2011

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).