Con ordinanza n. 141, depositata in data 15 aprile 2011, la Corte Costituzionale ritiene che non è irragionevole la previsione di un periodo fisso di sospensione dei termini di impugnazione idoneo a consentire “un proficuo esercizio del contraddittorio in sede di adesione”, durante il quale il contribuente e il Fisco possono valutare liberamente la situazione ed eventualmente decidere di sciogliere le trattative.
Così, dichiarando manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale per cui la stessa Consulta era stata chiamata in causa, con l’ordinanza in oggetto si ribadisce che il semplice mancato raggiungimento dell’accordo tra le parti non impedisce che lo stesso possa essere raggiunto in un secondo momento, prima dell’instaurazione del contenzioso. Cioè, il mancato accordo non esclude a priori, anche per il futuro, che il contribuente voglia rinunciare alla facoltà di comporre in via amministrativa il contenzioso. Dunque, non viene meno la sospensione dei termini per ricorrere – che scatta con la presentazione dell’istanza di adesione – solo perché vi è stato un primo verbale negativo oppure perché si è giunti alla proposizione del ricorso.
weekly news 16/2011