Verbali di assemblea a prova di nullità delle deliberazioni. La mancanza del verbale comporta l’impugnabilità della delibera assembleare da parte di chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione nel registro delle imprese (art. 2379 c.c.).
Riguardo al verbale dell’assembla che approva il bilancio, le norme non prevedono indicazioni tassative sull’esigenza di riportare in esso l’intero rendiconto (Stato Patrominiale, Conto economico e Nota intergrativa) o se sia sufficiente richiamare il documento che viene approvato, conservandone copia negli atti sociali. È da ritenere che l’oggetto della deliberazione possa essere identificato anche con un rinvio al documento che sarà trascritto nel libro inventari, riportando nel verbale solo alcuni dati significativi del rendiconto (es. totale attivo, patrimonio netto, valore della produzione, ecc …). È invece opportuno riportare il testo integrale della relazione sulla gestione, che non viene trascritto negli inventari, non facendo parte del documento di bilancio.
Quanto al bilancio consolidato si precisa che l’assemblea dei soci deve solo prenderne atto, non potendo formalmente né approvarlo né bocciarlo.
weekly news 16/2011