Con la circolare n. 16/E del 19 aprile 2011, l’agenzia delle Entrate ha ufficializzato alcuni importanti aspetti delle compensazioni dei crediti Iva a confermare quanto già sostenuto con la prima circolare dell’anno sullo stesso tema: la n. 1/E/2011.
Nello specifico, l’Amministrazione finanziaria ribadisce quanto segue:
- il credito Iva relativo al periodo d’imposta 2009 può essere usato anche nel 2011 - per la parte chiesta in compensazione e non utilizzata nel corso dell’anno solare 2010 - fino alla presentazione della dichiarazione Iva 2011, che si riferisce al periodo d’imposta 2010. Le compensazioni del credito Iva relativo all’anno d’imposta 2009 effettuate nel corso dell’anno solare 2011 concorrono al raggiungimento dei limiti di compensabilità stabiliti dal Dl 78/2009, in continuità con quelle effettuate nel corso dell’anno solare 2010.
- un credito maturato in un periodo d’imposta può essere utilizzato in compensazione già a partire dall’inizio del periodo d’imposta successivo. Il credito Iva relativo all’anno d’imposta 2010, pertanto, può essere utilizzato in compensazione già a partire dal 1° gennaio 2011, purché, ovviamente, non ecceda il limite di 10.000 euro, per il superamento del quale è necessario attendere il giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione. Al raggiungimento di tale plafond non concorrono le eventuali compensazioni di crediti Iva relativi ai primi tre trimestri dello stesso anno. I crediti Iva trimestrali e quelli annuali maturati nello stesso periodo d’imposta concorrono a formare due tetti massimi distinti.
- riguardo alla possibilità di utilizzare in compensazione il maggior credito riconosciuto relativo ad annualità pregresse, si specifica che il Fisco può comunicare ai contribuenti la spettanza di un credito maggiore rispetto a quanto dichiarato. In questi casi il contribuente viene invitato a dare conferma dell’effettiva spettanza del maggior credito liquidato ed a scegliere tra la richiesta di rimborso o l’utilizzo in compensazione/detrazione.
- in presenza di più dichiarazioni per la stessa annualità (dichiarazione Iva autonoma con il visto di conformità e poi trasmissione del modello Unico con anche i dati Iva, senza il visto di conformità), la circolare presume che la seconda dichiarazione inviata abbia lo scopo di correggere errori od omissioni commessi nella prima dichiarazione. Dunque, la seconda dichiarazione presentata, all’interno del modello Unico, anche se senza visto di conformità, viene considerata “correttiva nei termini”, e dunque sostitutiva della precedente che recava invece il visto.
weekly news 16/2011