Una Srl milanese muove ricorso in Cassazione dopo che si è vista raggiungere da un avviso di accertamento, per aver acquistato alcuni beni in regime di esenzione e aver – a detta del Fisco - “sforato” i limiti imposti dal plafond e soprattutto non proceduto alla compilazione del quadro VC, con la “conseguente mancata segnalazione di opzione per il cosiddetto regime di plafond mobile”.
La Suprema Corte, con sentenza n. 9028 del 2011, ha sancito che “l'opzione o la revoca di regimi di determinazione delle imposte dirette e dell'Iva o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili e la loro validità è subordinata unicamente alla loro concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività salva l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa o irregolare comunicazione”.
In altri termini, per i giudici di legittimità gli acquisti in regime di esenzione Iva sono validi anche se effettuati oltre i limiti del palfond fissato e anche in assenza di compilazione del quadro VC, ma ad una condizione: la contabilità obbligatoria dell'azienda deve essere uniforme al regime scelto.
weekly news 16/2011