Notizia

Iva. Validi gli acquisti oltre il plafond e senza quadro VC se la contabilita' e' in ordine

Pubblicato il 20 aprile 2011 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Una Srl milanese muove ricorso in Cassazione dopo che si è vista raggiungere da un avviso di accertamento, per aver acquistato alcuni beni in regime di esenzione e aver – a detta del Fisco - “sforato” i limiti imposti dal plafond e soprattutto non proceduto alla compilazione del quadro VC, con la “conseguente mancata segnalazione di opzione per il cosiddetto regime di plafond mobile”.

La Suprema Corte, con sentenza n. 9028 del 2011, ha sancito che “l'opzione o la revoca di regimi di determinazione delle imposte dirette e dell'Iva o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili e la loro validità è subordinata unicamente alla loro concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività salva l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa o irregolare comunicazione”. 

In altri termini, per i giudici di legittimità gli acquisti in regime di esenzione Iva sono validi anche se effettuati oltre i limiti del palfond fissato e anche in assenza di compilazione del quadro VC, ma ad una condizione: la contabilità obbligatoria dell'azienda deve essere uniforme al regime scelto.

weekly news 16/2011

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 novembre 2025
Mod. 730/2025 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).