L’articolo 29 del decreto legge n.78 del 31 maggio 2010, convertito nella legge n. 122/2010, ha ridisegnato l’atto dell’accertamento fiscale, concentrando nell’avviso di accertamento una seconda funzione: quella della riscossione delle somme accertate. Proprio in virtù della loro natura di atti di riscossione, i "nuovi" avvisi di accertamento acquistano l'ulteriore importante caratteristica di divenire atti esecutivi decorsi sessanta giorni dalla loro notifica.
Con le modifiche intervenute al primo dettato della cosiddetta “Manovra estiva”, dalla sua conversione in legge di Stato sono stati introdotti alcuni importanti correttivi.
L'avviso di accertamento emesso dall'agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso.
L'intimazione ad adempiere al pagamento è contenuta anche nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata a/r, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
Gli atti divengono esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica e, in caso di inadempimento, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata.
Un’altra novità importante introdotta dalla conversione del decreto n. 78/2010 è quella che riguarda la garanzia assicurata al contribuente dalla cosiddetta “sospensiva”. Si tratta di uno strumento messo a disposizione dei contribuenti per difendersi in caso di contenzioso, data la natura di titolo esecutivo dei "nuovi" avvisi di accertamento, che comporta la possibilità di procedere ad esecuzione forzata delle somme risultanti dall'atto e non versate nei termini.
Con tale strumento, il contribuente potrà richiedere la sospensione dell'atto in via amministrativa o in via giudiziale. In entrambi i casi, la presentazione dell'istanza presuppone la tempestiva impugnazione dell'avviso di accertamento di cui si chiede la sospensione. Con la sospensiva amministrativa, il contribuente che ricorre contro un avviso di accertamento o una cartella di pagamento può richiedere alla Ctp di sospendere l’efficacia esecutiva dell’atto se ravvisa un danno grave a suo carico. Nel caso il giudice decidesse per la sospensiva, se ravvisa un “danno grave e irreparabile”, gli effetti dureranno fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado. Di conseguenza, il Fisco durante la sospensiva dovrà “sterilizzare” il pagamento del 50% della maggiore imposta contestata, in attesa che venga emessa la sentenza dai giudici di primo grado.
Il rischio che subentrerà con l’entrata in vigore della nuova normativa sull’”accertamento esecutivo” - prevista per il prossimo 1° luglio 2011 - è che le Commissioni tributarie provinciali potrebbero essere prese d’assalto da una quantità esagerata di richieste di sospensiva da parte di contribuenti ed imprese. Per evitare tutto ciò, è allo studio del ministero dell’Economia una proposta di modifica normativa che preveda l’impossibilità di avviare l’azione esecutiva in pendenza di istanza di sospensione, per ridurre la pressione sui singoli contribuenti. Si vuole, cioè, evitare che la decisione del giudice sulla sospensiva intervenga dopo che il patrimonio del contribuente sia stato già intaccato dall’agente di riscossione.
weekly news 16/2011