La Commissione tributaria provinciale di Genova, con la sentenza 2/1/11 del 24 gennaio scorso, sancisce un importante principio in materia di abuso di diritto a tutela dei contribuenti sottoposti ad azione di accertamento da parte del Fisco.
Per la Ctp, infatti, devono essere considerate nulle le cartelle di pagamento emesse da Equitalia in forza delle normali regole della riscossione frazionata, se non sono state rispettate le garanzie processuali di cui all’articolo 37-bis del Dpr 600/73. Tale articolo, al comma 6, prevede che “le imposte o le maggiori imposte accertate sono iscritte a ruolo dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale”.
A nulla vale, quindi, lo sforzo dell’Amministrazione finanziaria di voler dimostrare la correttezza e la legittimità del suo operato. Per i giudici provinciali, se l’azione di accertamento del Fisco, anche se motivata da scopi antielusivi, si fonda sull’abuso di diritto deve essere annullata. Di conseguenza, gli importi dovuti in base alle cartelle di pagamento emesse - sia a titolo d'imposta che di sanzione - possono essere riscossi solo dopo la sentenza di primo grado sfavorevole al contribuente e nella misura dei due terzi.
weekly news 17/2011