Il Consiglio nazionale del notariato, con lo studio n. 58-2010/T del 21 gennaio 2011 approvato dalla Commissione studi tributari, interviene nell’ambito della “tassazione degli atti di destinazione e dei trust nelle imposte indirette”.
La lunga disamina porta a conclusioni opposte alla tesi delle Entrate. Si interpreta che gli atti di destinazione puri e semplici, con i quali il costituente imprime un vincolo di destinazione ad un suo bene, mantenendolo di sua proprietà, non siano rivelatori di capacità contributiva. Ne consegue che è possibile ritenere che tali atti debbano essere assoggettati all’imposta di registro in misura fissa e, qualora siano trascrivibili, scontino l’imposta ipotecaria sempre in misura fissa.
Non sembra corretto, spiega Assonime, anche nei casi in cui sia palese lo scopo liberale del trust, assoggettare ad imposizione il passaggio iniziale dei beni dal disponente al trust stesso (come vuole l’Amministrazione finanziaria: tassare immediatamente il trust, al momento cioè della segregazione dei beni). Infatti, l’aumento di patrimonio che giustificherebbe il prelievo proporzionale non si verifica in capo al trust, semmai si verificherà in capo al beneficiario una volta completato il trust stesso e assegnati i beni.
A sostegno della tesi la più recente giurisprudenza di merito, che non avalla la strada indicata dall’Agenzia, ma rinvia l’imposizione ad un momento successivo e ritiene tassabile l’atto istitutivo del trust (con segregazione dei beni) con la sola imposta fissa di registro.
weekly news 17/2011