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Operazioni straordinarie. La materia nelle mani delle Commissioni tributarie

Pubblicato il 29 aprile 2011 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Di recente la Commissione tributaria di Milano e la Commissione tributaria regionale di Bologna sono intervenute in merito ad alcune operazioni straordinarie di impresa per sancire quando le suddette operazioni cadono nell’abuso di diritto e quando, invece, servono per mascherare intenti elusivi. 

La Ctr Milano, con la sentenza n. 36 del 3 marzo 2011, ha ribadito che il conferimento d’azienda a favore di una società di recente costituzione con conseguente cessione, nello stesso giorno, delle quote ricevute in cambio a un cessionario, che è lo stesso soggetto che ha costituto la società conferitaria, fa scattare l’abuso di diritto, qualora si decidesse di applicare la stessa imposta proporzionale di registro dovuta nel caso di cessione d’azienda. Ciò in virtù del fatto che non è possibile conoscere il costo fiscale di un’operazione di conferimento d’azienda e quello di una successiva cessione delle partecipazioni, trattandosi di due operazioni completamente diverse sia dal punto di vista giuridico che economico (cessione d’azienda e cessione di pacchetto azionario), con diversa applicazione della tassazione per quanto riguarda le imposte dirette. Allo stesso modo, assimilare le due operazioni ai fini del pagamento dell’imposta di registro porterebbe sicuramente ad un problema operativo tale da aumentare l’incertezza legata alle suddette fattispecie di operazioni straordinarie.

La Ctr di Bologna, con la sentenza n. 92 del 18 novembre 2010, ha, invece, deciso in merito ad una complessa operazione di acquisizione di una società con successiva fusione e svalutazione delle partecipazioni, arrivando a concludere che con essa non si era venuta ad originare una situazione elusiva della normativa fiscale dato che le parti avevano tenuto conto di alcuni elementi importanti, come: l’esigenza che ha spinto a compiere l’operazione; lo schema diffuso nella pratica con pieno rispetto delle disposizioni civilistiche; la costituzione di una società veicolo per giungere al controllo della società target, eccetera. Di qui la conclusione della Commissione tributaria bolognese secondo cui per accusare un’operazione straordinaria di eludere la normativa fiscale non è necessario dimostrare che la stessa ha generato un risparmio d’imposta, ma piuttosto dimostrare “l’impiego abusivo di una forma giuridica”.

weekly news 17/2011