La Ctr Lombardia, con sentenza 37/28/11, ha stabilito che non si possa considerare stabile organizzazione occulta la società italiana che partecipa alle trattative con i clienti italiani della casa madre estera senza contribuire in maniera determinante alla conclusione dell’affare. E senza stabile organizzazione nel territorio la società non è tassabile in Italia. Infatti, secondo il commentario Ocse il fatto che un soggetto assista o partecipi a negoziazioni non basta a far ravvisare il potere di chiudere contratti a nome dell’impresa estera.
La sentenza si discosta dal pregresso della Cassazione, in cui si ritiene che la partecipazione alle trattative sia una circostanza che vale a far supporre che la società possa essere una stabile organizzazione della casa madre estera. Si ricorda che l’Italia ha presentato opposizione alla tesi del commentario Ocse, chiedendo di tenere in considerazione le pronunce italiane sul tema.
Nella sentenza è chiarito anche che il controllo totale della casa madre, la sussistenza di un codice fiscale italiano, l’effettuazione di investimenti finanziari, l’esistenza di una linea telefonica non configurano la stabile organizzazione.
weekly news 20/2011