L'amministratore o il legale rappresentante di una società non può essere automaticamente considerato responsabile, a causa della carica ricoperta, di tutte le eventuali infrazioni penali verificatesi nella gestione dell'ente. La responsabilità dello stesso va esclusa qualora abbia preposto ai vari servizi dei soggetti qualificati, idonei e forniti, tra l'altro, “della necessaria autonomia e dei poteri discrezionali per la condotta dei relativi affari”.
Detto soggetto potrà, eventualmente, rispondere degli illeciti solo qualora abbia avuto conoscenza dei presupposti fattuali del dovere di attivarsi per impedire l'evento e si sia astenuto, con coscienza e volontà, dall'attivarsi, con ciò volendo l'evento.
E' quanto statuito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 19284 del 17 maggio 2011, pronunciata relativamente ad una vicenda che vedeva coinvolta la manager di una compagnia petrolifera in un procedimento penale per appropriazione indebita.
weekly news 20/2011