La Ctp di Lodi, con sentenza n. 60/2/11 depositata il 4 aprile 2011, ha ribadito che in sede di attribuzione di beni in favore di un trust non si realizza trasferimento di ricchezza in favore del trustee. Infatti, questi non ottiene alcun sostanziale arricchimento personale e non realizza alcun accrescimento definitivo del suo patrimonio.
Il bene è attribuito al trustee solo per essere trasferito ai beneficiari del trust, unici soggetti che accrescono il patrimonio: il disponente dei beni in trust non compie alcuna donazione in favore del trustee e, quindi, manca l’animus donandi.
Con la pronuncia viene smentita la circolare n. 48/2007 dell'agenzia delle Entrate, in cui si esplicitava che la fattispecie sarebbe ricompresa nell’ambito di applicazione dell'imposta sulle donazioni in sede di attribuzione dei beni in favore del trustee, a nulla rilevando il successivo trasferimento dei beni in favore dei beneficiari.
Infine, in merito all'eccezione avanzata dal Fisco secondo cui il notaio sarebbe soggetto sprovvisto del potere di impugnare gli avvisi di liquidazione, perché estraneo al rapporto giuridico sostanziale tra l'Amministrazione finanziaria e le parti contraenti, con riferimento alla particolare tipologia di atti di trust oggetto del contenzioso, la Ctp ha stabilito che il notaio è legittimato alla proposizione del ricorso avverso gli atti impositivi avendo egli un interesse diretto all'impugnazione, dato che, come responsabile d'imposta, un eventuale onere economico inciderebbe direttamente nella sfera giuridica personale.
weekly news 20/2011