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Cfc. Ultimi chiarimenti delle Entrate

Pubblicato il 27 maggio 2011 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Alla luce delle modifiche apportate agli articoli 167 e 168 del Tuir ad opera del decreto legge n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, in materia di Controlled foreign companies, e i cui effetti si applicano dall’anno d’imposta 2010, l’agenzia delle Entrate è intervenuta con un nuovo documento di prassi al fine di rispondere alle numerose questioni di dettaglio sorte sull’argomento.

La corposa circolare n. 23/E, pubblicata in data 26 maggio 2011, si articola sotto forma di domande e risposte e prende in esame i temi più controversi della nuova disciplina Cfc. 

In primo luogo, al fine di concedere maggior tempo ai contribuenti che hanno dovuto fare i conti con le nuove problematiche legate all’estensione della normativa alle società extra black list, è stato deciso di prorogare al prossimo 30 giugno il termine per presentare l’interpello disapplicativo riferito al periodo d’imposta 2010. E’ stato ribadito che le Entrate devono rispondere all’interpello entro 120 giorni.

Nel caso in cui la Cfc sia posseduta attraverso una catena di società italiane, l’interpello deve essere presentato dalla controllante di ultimo livello che è tenuta a dichiarare il reddito nel quadro FC. Per agevolare la cosa, si riconosce la possibilità di inviare l’istanza anche da parte della controllante che detiene la partecipazione diretta, che dovrà in ogni caso illustrare tutta la struttura del gruppo.

Per ciò che riguarda il tax rate, si prevede la sterilizzazione dell'ammontare delle perdite pregresse, cioè quelle prodotte prima dell'applicazione alla società estera della disciplina Cfc, a prescindere dalla loro anzianità e dai motivi che hanno portato alla loro formazione. Pertanto, si ribadisce che le perdite estere ai fini della identificazione del tax rate possono essere compensate dal reddito effettivo tassato per trasparenza in anni successivi, a condizione che lo esso venga evidenziato nel  modello Unico, quadro FC dell’esercizio di formazione.

weekly news 21/2011

Prossime scadenze

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Scadenza del 30 luglio 2026
Mod. redditi 2026 Società di persone Soggetti che non beneficiano della proroga

Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%,relativi a:saldo IVA 2025 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);imposta sostitu...

Scadenza del 30 luglio 2026
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Scadenza del 30 luglio 2026
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Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, IRAP (saldo 2025 e primo acconto 2026) da parte di società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con...