Con la sentenza n. 11985/2011, la Corte di Cassazione respinge il ricorso presentato dall’Amministrazione finanziaria, che aveva contestato ad una Srl di Torino maggiori ricavi, in via analitico/induttiva, sulla base di percentuali di ricarico medio riferibili all’intero settore.
La società, raggiunta dall’avviso di accertamento, era ricorsa nei primi gradi di giudizio, dove era risultata vincente, dato che l’Amministrazione aveva contestato all’azienda di essere una cartiera senza, però, riuscire a provarlo in giudizio. Nello specifico, la Ctr aveva accolto la pretesa della società affermando che non si può procedere contro la società contribuente se la contabilità, riferita a quello specifico periodo d’imposta, risulta regolare.
La questione è passata, così, in Cassazione, dove il Fisco ha chiesto di bocciare la decisione dei giudici di merito. Ma, anche in questo grado del giudizio, l’Amministrazione finanziaria è risultata soccombente. Questa la motivazione addotta dagli Ermellini: “in presenza di scritture contabili formalmente perfette non è dunque sufficiente, ai fini dell'accertamento di un maggior reddito d'impresa, il solo rilievo dell'applicazione da parte del contribuente di una percentuale di ricarico formalmente diversa da quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza, posto che le medie di settore non costituiscono un fatto noto, storicamente provato, dal quale argomentare, il fatto ignoto da provare”.
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