Prendendo spunto da una recente pronuncia del Tribunale di Padova (decreto del 24 febbraio 2011), Assonime pubblica il documento n. 2/2011, dal titolo “L'omologa di un accordo integrativo di ristrutturazione”, con il quale intende approfondire alcuni aspetti della disciplina prevista dall’articolo 182-bis della Legge fallimentare, in tema di ristrutturazione dei debiti.
L’utilizzo sempre maggiore di questo strumento paraconcorsuale da parte degli imprenditori ne ha fatto crescere non solo la diffusione in termini di numero, ma anche le fattispecie applicate. Sempre più la ristrutturazione del debito trova applicazione pratica come giusto compromesso, per l’impresa e i creditori sociali, tra il piano di risanamento attestato e la procedura concorsuale, la quale seppure garantisce una maggiore tutela giudiziale è, però, vincolata da condizioni e costi spesso troppo elevati.
L'accordo di ristrutturazione, invece, essendo di natura privatistica, può essere modificato in qualunque momento dalle parti. Questa è la conclusione del tutto condivisibile cui giunge il tribunale di Padova e che è stata ripresa e sottolineata anche da Assonime.
Nel documento si legge, infatti, proprio come un accordo di ristrutturazione dei debiti che diviene inattuabile in uno o più dei suoi elementi caratteristici, può essere modificato quando è ancora in atto. Ovviamente, è necessario che le modifiche che sono state apportate per mantenere in vita l'originaria proposta siano sottoposte all'intero percorso procedurale previsto dalla norma: dall'integrazione della relazione del professionista alla omologa della modifica da parte del tribunale.
In altri termini, se il primo contratto di ristrutturazione del debito non si è attuato a causa dell’inadempienza del soggetto terzo, l'imprenditore può richiedere ulteriore finanza aggiuntiva ad alcuni istituti di credito, che rielaborano un nuovo piano, completo di nuovi accordi integrativi. Nel riesaminare il nuovo pacchetto di accordi, il tribunale, pur ritenendo di trovarsi di fronte a un nuovo accordo, può procedere alla verifica delle sole modifiche omologando sostanzialmente solo i nuovi accordi.
Per Assonime tutto ciò rappresenta un vero e proprio elemento positivo del contratto di ristrutturazione del debito che lo rendo molto più duttile rispetto, per esempio, allo strumento del concordato preventivo. Quest’ultimo, infatti, non potrebbe mai essere oggetto di modifica dopo la sua omologa, senza che ciò porti a ripetere tutte le fasi della stipulazione: dall’ammissione, alla votazione fino alla sua successiva omologa.
weekly news 22/2011