La Commissione tributaria regionale del Veneto - con la sentenza n. 63/21/11 – scioglie il dubbio sui tempi entro cui può essere presentata dal contribuente la dichiarazione integrativa a suo favore: cioè, entro quanto tempo, il contribuente può rettificare/integrare, in via telematica, una dichiarazione già presentata nei termini, presentando una nuova dichiarazione completa in tutte le sue parti.
L’incertezza è sorta dato che l’Amministrazione finanziaria ha più volte ribadito (da ultimo anche con la risoluzione n. 132/E/2010) che l’integrativa a favore del contribuente può essere presentata solamente entro l’anno successivo con la possibilità di richiedere poi il rimborso. La giurisprudenza di merito, invece, ha sostenuto, a suo avviso, che la dichiarazione integrativa può essere presentata negli stessi termini in cui il Fisco può eseguire gli accertamenti: cioè nei quattro anni successivi a quello di presentazione della dichiarazione originaria. La Ctp veneta ha confermato quanto già sostenuto dalla Cassazione, ribadendo che si tratta di un principio generale che non può dipendere da una situazione temporale ben precisa.
Dunque, è legittimo che il contribuente possa ritrattare la dichiarazione viziata da errore entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione iniziale, per far valere un credito esposto in misura inferiore a quello spettante. A sua volta, lo stesso ufficio del Fisco, in virtù dei principi di collaborazione e buona fede, avrebbe dovuto indicare al contribuente le modalità per recuperare le imposte versate due volte. Infine, il comportamento dell’ufficio viene censurato anche perché lo stesso non aveva risposto all’istanza di rimborso presentata dal contribuente, costringendolo ad agire in contenzioso.
weekly news 25/2011