Notizia

La variazione del luogo di tenuta delle scritture contabili va comunicata dal contribuente

Pubblicato il 23 giugno 2011 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Se il contribuente non conserva i documenti e le scritture contabili presso il proprio domicilio è poi tenuto, in caso di spostamento della documentazione, a comunicare all’Agenzia delle entrate la nuova collocazione.

L’obbligo non spetta al depositario il quale può solo avvisare l’Agenzia delle entrate della cessazione del rapporto di deposito. Della presentazione della comunicazione ne parla la risoluzione n. 65 delle Entrate.

weekly news 25/2011

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Scadenza del 31 gennaio 2026
Iva Comunicazione trimestrale regime franchigia UE

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione del quarto trimestre 2025 relativa alle cessioni / prestazioni effettuate in Italia / altri Stati UE da parte dei soggett...