Circolare 28/E/2011, del 21 giugno. Oggetto: Risposte a quesiti in occasione di incontri con la stampa specializzata. Nella risposta 9.3 - Utilizzo “retroattivo” degli studi di settore - l’Agenzia ribadisce, avendo già chiarito questo aspetto nella circolare n. 23 del 2006, che: “… in sede di contraddittorio, l’Ufficio dovrà attentamente valutare, caso per caso, l'eventuale accoglimento della richiesta avanzata dai contribuenti di far valere le risultanze dello studio di settore evoluto per giustificare scostamenti tra l'ammontare dei ricavi dichiarati e quelli presunti in base alla precedente versione dello stesso studio. In particolare, l'Ufficio avrà cura di verificare se effettivamente il nuovo studio evoluto sia in grado di poter meglio valutare la posizione del contribuente anche per i periodi d'imposta precedenti e con riferimento alle medesime attività esercitate e previste nello studio evoluto ….” I risultati di Gerico, che tengono conto dei correttivi anti-crisi, possono subire la depurazione da questi ed essere applicati retroattivamente. Mescolandosi con l’orientamento in giurisprudenza, che ammette che il contribuente possa beneficiare, in sede di contraddittorio, dei risultati del software (Gerico, appunto) più evoluto, l’interpretazione agenziale dà pure il suo assenso, consentendo l’utilizzo retroattivo degli studi, ma alla condizione che i risultati di Gerico non risultino influenzati dai correttivi anticrisi, considerato che le risultanze degli studi che ne tengono conto sono una specificità del singolo periodo d’imposta.
Ancora: l’Iva – punto 1. IVA, della circolare 28/E/2011 - va sempre assolta con il meccanismo dell’inversione contabile dal soggetto passivo d’imposta stabilito in Italia che riceve una prestazione con addebito dell’imposta estera per il servizio di deposito merci reso in altro Paese della Comunità europea; l’obbligo permane in capo a quel soggetto quando riceve una fattura con specifico addebito di Iva emessa da una società non stabilita, in precedenza identificata in Italia, direttamente o nominando un rappresentante fiscale.
Infine – punto 6. ACCERTAMENTO SINTETICO, della circolare 28/E/2011 - nell’acquisto di beni di natura patrimoniale attraverso il finanziamento per il sintetico puro (il nuovo articolo 38 del dpr 600/73, come modificato dal dl 78/2010, prevede due distinte forme di accertamento alternative: accertamento sintetico puro e redditometro), rileveranno solo le quote o i canoni pagati nel corso dell'anno.
weekly news 25/2011