L’errore commesso da una società che, in sede di cessazione della sua attività, ha presentato il modello Unico anziché la dichiarazione Iva in via autonoma, in cui avrebbe dovuto esporre il credito chiesto a rimborso, non fa venire meno il diritto alla restituzione di quanto dovuto. La presentazione di un modello errato, in cui non avviene la tempestiva esposizione del credito maturato, non comporta la decadenza del diritto stesso, dato che la richiesta di rimborso non è soggetta ad alcuna formalità. Il diritto, infatti, resta legato all’effettiva e reale consistenza dello stesso.
La precisazione giunge dalla sentenza n. 13920 della Corte di Cassazione, depositata in data 24 giugno 2011.
I giudici, nell’esaminare il caso che ha visto coinvolta una società di capitali bresciana posta in liquidazione, ritengono che “il diritto al rimborso dell’Iva versata in eccedenza in caso di cessazione dell’attività non può ritenersi soggetto, a pena di decadenza, al rispetto di particolari adempimenti formali, come per esempio l’esposizione del credito in una valida e tempestiva dichiarazione”.
Il diritto rimane esercitabile a condizione che il contribuente “produca prove adeguate a sostegno della rivendicazione”, che, cioè, lo stesso sia riscontrabile nella realtà dei fatti.
weekly news 26/2011